Mandati d'agenzia validi senza ruolo
Con la sentenza del 13 luglio 2000, n. 456, la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee affronta nuovamente la questione del
contrasto tra la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 86/653/Cee,
e la disciplina nazionale sull’obbligo per gli agenti di commercio di
iscriversi al Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio (articoli 2 e 9 della
legge 204/85).
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una
controversia pendente innanzi il Pretore di Brescia in cui a un agente,
non iscritto al Ruolo, era stato rifiutato il pagamento della provvigione
a causa della nullità del contratto di agenzia per omessa iscrizione al
Ruolo degli Agenti di commercio. Su rinvio del pretore, in base
all’articolo 177 del Trattato Ce, la Corte di Giustizia ha precisato
innanzitutto che le leggi nazionali non possono stabilire la nullità dei
contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al Ruolo
(confermando un precedente orientamento, si veda Corte di Giustizia 30
aprile 1998, causa C-215/97, Bellone). La Corte ha inoltre chiarito che il
giudice italiano è tenuto ad applicare il diritto interno conformemente
alla direttiva europea. Vero è che se manca un’idonea trasposizione
nell’ordinamento nazionale, una direttiva comunitaria non può di per sé
creare obblighi a carico dei singoli. Tuttavia, per principio generale, i
giudici nazionali sono obbligati ad interpretare le norme interne
conformemente alla direttiva.
Secondo un attuale e consolidato
orientamento della Cassazione (18 maggio 1999, n. 4817), l’inosservanza
dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio, ex legge
204/85, non comporta più nel diritto nazionale la nullità del contratto di
agenzia. Infatti, venendo meno il divieto di esercizio per gli agenti non
iscritti, viene meno la causa di nullità dei contratti con agenti non
iscritti ex articolo 1418 del Codice Civile. Di conseguenza, il
contrasto tra la legge nazionale e la direttiva va superato disapplicando
la norma interna incompatibile. Questa soluzione, ormai accolta dal nuovo
indirizzo giurisprudenziale, afferma che la direttiva ha efficacia diretta
rispetto alla norma che vieta agli agenti di commercio di esercitare
l’attività senza l’iscrizione al Ruolo. E’ valido, dunque, il contratto
di agenzia stipulato con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle
Camere di commercio. Infatti la direttiva 86/653/Ce, incompatibile con la
normativa nazionale che subordina la validità del contratto di agenzia
all’iscrizione dell’agente, impone al giudice nazionale di applicare le
disposizioni di diritto interno interpretandole conformemente alla
direttiva.
IL
PARADOSSO DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO
L’atteggiamento assunto da varie Camere di Commercio è la
conseguenza del permanere delle disposizioni della Legge 204/1985 dopo le
pronunce della Corte di Giustizia, e anche della nostra Cassazione. In
effetti, la norma presa a riferimento - e ritenuta inapplicabile dalla
Cassazione stessa per contrasto con la direttiva CEE - è l’articolo 9, che
riguarda le conseguenze della mancata iscrizione, mentre non è mai stata
affrontata direttamente la questione della legittimità degli articoli da 2
(che, pure, era stato portato all’esame della Corte di Giustizia) a 8, che
disciplinano l’iscrizione stessa e i requisiti per ottenerla. Si è venuta
così a determinare una situazione paradossale: chi non è iscritto nel
Ruolo può qualificarsi agente e stipulare un valido contratto di agenzia,
ma non può iscriversi come tale nel Registro delle Imprese se non è
iscritto nel Ruolo (il che presuppone anche il possesso di specifici
requisiti). Solo l’intervento del legislatore potrà sbloccare questa
situazione. Il soggetto non iscritto nel Ruolo può comunque usufruire dei
benefici fiscali previsti per gli agenti in quanto essi non sono mai stati
subordinati a tale iscrizione.
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